Supporto
Il D.P.R. n.151 del 01/08/2011, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
Il nuovo regolamento attualizza l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio anzichè della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.
Il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto precedenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B. Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare
- nella categoria A sono state inserite le attività dotate di ‘regola tecnica’ di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
- nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria ‘superiore’;
- nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’.
Studio QSA assiste il cliente in tutti gli adempimenti necessari per:
- presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi,
- valutazione dei progetti,
- rinnovo periodico di conformità antincendio,
- deroga,
- nulla osta di fattibilità,
- verifiche in corso d’opera,
- voltura.
PIANI DI EMERGENZA
Il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare le misure per gestire le situazioni di rischio in caso di emergenza e di dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
Il datore di lavoro è quindi tenuto ad adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza, riportandole, appunto, in un PIANO DI EMERGENZA (D.M. 10.03.1998, art.5).
Il piano prevede la descrizione dell’edificio, dell’attività svolta, dell’affollamento ipotizzabile, delle risorse a salvaguardia della sicurezza a disposizione, sia dal punto di vista strutturale (compartimentazioni, uscite, vie di fuga ecc.) che delle attrezzature (impianti e mezzi di rilevazione e spegnimento), che dell’organizzazione (sistemi di comunicazione, personale addestrato ecc.).
Per i luoghi di lavoro più grandi e complessi, il piano d’emergenza deve essere completato dall’elaborazione delle planimetrie dell’edificio. Esse devono riportare i percorsi d’esodo, le uscite di sicurezza, gli estintori e gli idranti, tutte le attrezzature d’emergenza, le vie di fuga e l’indicazione del punto di raccolta.
Una volta redatto, il piano d’emergenza deve essere portato a conoscenza a tutti i dipendenti ed ai lavoratori delle ditte esterne in forma adeguata, così da conoscere quali comportamenti siano da tenere nelle diverse situazioni di pericolo.
Studio QSA affianca il datore di lavoro nella pianificazione e organizzazione della gestione emergenze, con la predisposizione dei documenti (piano e planimetrie d’emergenza), nella formazione dei lavoratori e nella simulazione di una situazione di pericolo con l’effettuazione della prova evacuazione periodica.
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Il Documento di Valutazione dei rischi da incendio prevede l’analisi dei luoghi di lavoro, i fattori di pericolo, le persone esposte, la valutazione dell’entità dei rischi, il livello di rischio e le misure di prevenzione e protezione.
- del tipo di attività;
- delle sostanze e dei materiali utilizzati e/o depositati;
- delle caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro (strutture, aree di piano, superfici totali, coperture ecc.);
- del numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro.
- determinare i fattori di pericolo d’incendio;
- identificare le persone esposte al rischio d’incendio;
- valutare l’entità dei rischi accertati;
- individuare le misure di prevenzione e protezione;
- programmare le misure antincendio, ritenute più opportune.